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della revoca e della nullita' del brevetto comunitario 1. La domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, e il brevetto comunitario che ne risulta, sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui al presente capitolo nella misura in cui il brevetto e' dichiarato parzialmente o interamente nullo. 2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative sia alle azioni di risarcimento del danno causato per colpa o dolo del titolare del brevetto sia all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della revoca o della nullita' del brevetto non pregiudica:

  • a)le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullita';
  • b)i contratti conclusi anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullita' nella misura in cui siano stati eseguiti anteriormente ad esse. Tuttavia, per ragioni di equita', nella misura giustificata dalle circostanze, si puo' chiedere il rimborso di importi versati ai termini del contratto.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art33 · fonte del testo