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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: e decadenza 1. Un brevetto comunitario si estingue o decade:

tolto: a) al termine del periodo previsto dall'articolo 63 della convenzione sul brevetto europeo;

tolto: b) per rinuncia del titolare ai sensi dell'articolo 49 della presente convenzione;

tolto: c) per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa. 2. Il brevetto comunitario si estingue alla data prevista dall'articolo 53, paragrafo 4, della presente convenzione, nella misura in cui non viene mantenuto in vigore. 3. La decadenza del brevetto comunitario per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa si considera avvenuta alla data di scadenza della tassa annuale. 4. All'occorrenza, sono competenti a decidere dell'estinzione o della decadenza del brevetto comunitario la divisione di amministrazione dei brevetti o, qualora sia pendente dinanzi ad esse una procedura relativa a detto brevetto, le divisioni di annullamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art50 · fonte del testo