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della domanda 1. La divisione di annullamento esamina se le cause di nullita' di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto comunitario modificato. 2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, le sue deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzategli. 3. Qualora, entro il termine assegnatogli, il titolare del brevetto non si sia conformato agli inviti rivoltigli ai sensi del paragrafo 2, la domanda e' considerata ritirata.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art52 · fonte del testo