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di annullamento 1. Chiunque puo' depositare all'Ufficio europeo dei brevetti la domanda di annullamento di un brevetto comunitario; tuttavia, nel caso contemplato dall'articolo 56, paragrafo 1, lettera e), la domanda puo' essere depositata soltanto da una persona abilitata ad essere iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare unico del brevetto comunitario o, congiuntamente, da tutte le persone abilitate ad essere iscritte quali contitolari del brevetto comunitario ai sensi dell'articolo 23. 2. Nessuna domanda puo' essere depositata nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) se non e' ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se e' pendente una procedura di opposizione. 3. La domanda puo' essere depositata anche dopo l'estinzione o la decadenza del brevetto comunitario. 4. La domanda deve essere depositata per iscritto e deve essere motivata. Essa e' considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di annullamento. 5. Il proponente e', con il titolare del brevetto, parte della procedura di annullamento. 6. Il proponente che non abbia ne' domicilio ne' sede in uno Stato contraente deve depositare, a richiesta del titolare del brevetto, una cauzione per le spese di procedura. Di tale cauzione, la divisione di annullamento fissa l'importo adeguato e il termine del deposito. Se la cauzione non e' depositata entro il termine stabilito, la domanda e' considerata ritirata.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
