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1. Nella procedura di annullamento ciascuna delle parti sostiene le proprie spese a meno che la divisione di annullamento decida conformemente al regolamento di esecuzione, o la Corte d'appello comune decida, conformemente al proprio regolamento di procedura, e secondo equita', una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da un'istruzione probatoria. Su richiesta di una delle parti, una decisione sulla ripartizione delle spese puo' inoltre essere presa quando la domanda di annullamento e' ritirata o quando il brevetto comunitario e' estinto o decaduto. 2. Su richiesta, il cancelliere della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtu' di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere puo' essere riveduto con decisione della divisione di annullamento, su richiesta presentata entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
