Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 148 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. Nella procedura di annullamento ciascuna delle parti sostiene le proprie spese a meno che la divisione di annullamento decida conformemente al regolamento di esecuzione, o la Corte d'appello comune decida, conformemente al proprio regolamento di procedura, e secondo equita', una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da un'istruzione probatoria. Su richiesta di una delle parti, una decisione sulla ripartizione delle spese puo' inoltre essere presa quando la domanda di annullamento e' ritirata o quando il brevetto comunitario e' estinto o decaduto. 2. Su richiesta, il cancelliere della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtu' di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere puo' essere riveduto con decisione della divisione di annullamento, su richiesta presentata entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art60 · fonte del testo