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1. Contro le decisioni della divisione di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti puo' essere presentato ricorso. 2. Salvo disposizione contraria del regolamento di procedura della Corte d'appello comune o del regolamento relativo alle tasse, alla procedura di ricorso si applicano gli articoli da 106 a 109 della convenzione sul brevetto europeo.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art61 · fonte del testo