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di carattere generale Salvo disposizione contraria della presente convenzione, alle azioni relative ai brevetti comunitari diverse da quelle disciplinate dal protocollo sulle controversie, nonche' alle sentenze pronunciate in seguito a tali azioni, si applica la convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles, il 27 settembre 1968, con gli emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a tale convenzione degli Stati aderenti alle Comunita' europee; l'insieme della convenzione citata e di queste ultime convenzioni e' qui di seguito denominato "Convenzione d'esecuzione".

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art66 · fonte del testo