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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: complementari in materia di competenza 1. Nello Stato contraente le cui autorita' giudiziarie hanno competenza in virtu' degli articoli 66 e 67 le azioni vanno proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie che sarebbero competenti "ratione loci" e "ratione materiae" per le azioni riguardanti un brevetto nazionale rilasciato in detto Stato. 2. Gli articoli 66 e 67 si applicano alle azioni riguardanti le domande di brevetti europei in cui vengono designati gli Stati contraenti salvo che venga rivendicato il diritto al brevetto europeo. 3. Qualora nessuna autorita' giudiziaria abbia competenza, a norma degli articoli 66 e 67 e dei precedenti paragrafi 1 e 2, per un'azione riguardante un brevetto comunitario, tale azione puo' essere proposta dinanzi alle autorita' giudiziarie della Repubblica federale di Germania.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art68 · fonte del testo