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complementari in materia di competenza 1. Nello Stato contraente le cui autorita' giudiziarie hanno competenza in virtu' degli articoli 66 e 67 le azioni vanno proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie che sarebbero competenti "ratione loci" e "ratione materiae" per le azioni riguardanti un brevetto nazionale rilasciato in detto Stato. 2. Gli articoli 66 e 67 si applicano alle azioni riguardanti le domande di brevetti europei in cui vengono designati gli Stati contraenti salvo che venga rivendicato il diritto al brevetto europeo. 3. Qualora nessuna autorita' giudiziaria abbia competenza, a norma degli articoli 66 e 67 e dei precedenti paragrafi 1 e 2, per un'azione riguardante un brevetto comunitario, tale azione puo' essere proposta dinanzi alle autorita' giudiziarie della Repubblica federale di Germania.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
