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' nazionali Per quanto concerne le azioni riguardanti il diritto al brevetto comunitario o le licenze obbligatorie concesse sul brevetto comunitario, l'espressione "autorita' giudiziaria" o le espressioni analoghe contenute nella presente convenzione e nella convenzione di esecuzione comprendono anche le autorita' che, in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, sono competenti per statuire nelle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali rilasciati in detto Stato. Ogni Stato contraente comunica l'elenco di tali autorita' all'Ufficio europeo dei brevetti, il quale a sua volta ne informa gli altri Stati contraenti.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
