Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 336 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: delle spese 1. Le spese della Corte d'appello comune sono coperte:
tolto: a) dalle risorse proprie della Corte stessa,
tolto: b) dai contributi finanziari degli Stati contraenti, stabiliti secondo il criterio di ripartizione di cui all'articolo 20 della convenzione sul brevetto comunitario. 2. Ogni Stato contraente puo' chiedere all'Ufficio europeo dei brevetti di pagare alla Corte d'appello comune il contributo che gli compete in virtu' del paragrafo 1, lettera b), prelevandolo dai proventi che gli spettano in virtu' dell'articolo 20, paragrafo 2 della convenzione sul brevetto comunitario. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 formano anch'esse oggetto dell'esame al quale deve essere sottoposto il regime di finanziamento degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6 della convenzione sul brevetto comunitario. Alla conclusione di tale esame, anche il presente articolo puo' essere modificato mediante decisione del Consiglio delle Comunita' europee, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. 4. Alla Corte d'appello comune si applicano gli articoli da 42 a 48 della convenzione sul brevetto europeo, con sostituzione del Comitato amministrativo al Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti e del Presidente della Corte d'appello comune al Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 5. I conti della totalita' delle entrate e delle spese del bilancio, come pure il bilancio consuntivo della Corte d'appello comune sono esaminati dalla Corte dei conti delle Comunita' europee. La revisione, effettuata in base a documenti giustificativi, e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di controllare la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertare la sana gestione finanziaria. La Corte dei conti stende una relazione dopo la chiusura di ciascun esercizio. 6. Il presidente della Corte d'appello comune sottopone ogni anno al Comitato amministrativo i conti dell'anno trascorso relativi alle operazioni di bilancio, come pure il bilancio consuntivo della Corte d'appello comune, insieme alla relazione alla Corte dei conti. 7. Il Comitato amministrativo approva il bilancio consuntivo annuale, come pure la relazione della Corte dei conti, e da' atto al Presidente della Corte d'appello comune dell'esecuzione del bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-1-art10 · fonte del testo