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della convenzione d'esecuzione 1. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, alle proce- dure da esso disciplinate si applica la convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, con gli emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a tale convenzione degli Stati aderenti alle Comunita' europee; l'insieme della convenzione citata e di queste ultime convenzioni e' qui di seguito denominato "convenzione d'esecuzione". 2. Alle procedure disciplinate dal presente protocollo non sono applicabili gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e l'articolo 24 della convenzione d'esecuzione. Si applicano gli articoli 17 e 18 di tale convenzione entro i limiti previsti dall'articolo 14, paragrafo 4 del presente protocollo. 3. Ai fini dell'applicazione della convenzione d'esecuzione alle pro- cedure disciplinate dal presente protocollo, le disposizioni del titolo II di detta convenzione che sono applicabili alle persone domiciliate in uno Stato contraente si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato contraente, vi dispongono di una stabile organizzazione.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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