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territoriale 1. Un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza la cui competenza si fonda sull'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, e' competente per - gli atti di contraffazione commessi o che minacciano di essere commessi nel territorio di qualsiasi Stato contraente, - gli atti contemplati dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) commessi nel territorio di qualsiasi Stato contraente. 2. Un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza la cui competenza si fonda sull'articolo 14, paragrafo 5, e' competente soltanto per gli atti commessi o minacciati nel territorio dello Stato in cui e' situato.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
