Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: dei tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza 1. Contro le sentenze dei tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza relative alle procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 1, puo' essere presentato ricorso dinanzi ai tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza. 2. Le condizioni alle quali puo' essere presentato ricorso dinanzi a un tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza sono fissate dalla legge nazionale dello Stato contraente in cui tale tribunale ha sede.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-1-art21 · fonte del testo