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deferite dal tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza alla Corte d'appello comune 1. Quando un ricorso dinanzi a un tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza ha per oggetto questioni per le quali la Corte d'appello comune ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 22, il tribunale di seconda istanza sospende la procedura nella misura in cui sia necessaria una sentenza al riguardo e deferisce le questioni alla Corte d'appello comune. La decisione di sospendere la procedura e deferire alla Corte d'appello comune le questioni di cui all'articolo 22 puo' essere presa senza che abbia luogo la procedura orale. 2. Il tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza puo' tuttavia continuare la procedura purche' non possa essere pregiudicata la sentenza della Corte d'appello comune. 3. Il tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza non puo' pronunciare una sentenza definitiva prima che sia pronunciata la sentenza della Corte d'appello comune.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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