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pregiudiziali dinanzi alla Corte d'appello comune 1. In conformita' dell'articolo 5 dell'accordo sul brevetto comunitario, la Corte d'appello comune e' competente a pronunciarsi in via pregiudiziale:

  • a)sull'interpretazione dell'accordo per quanto concerne questioni non rientranti nella sua competenza esclusiva, definita dall'articolo 22 del presente protocollo;
  • b)sulla validita' e interpretazione delle disposizioni adottate in applicazione dell'accordo, qualora non si tratti di disposizioni nazionali. 2. Quando una siffatta questione e' sollevata dinanzi a un tribunale nazionale, quest'ultimo puo', se ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per emettere la sua sentenza, chiedere alla Corte d'appello comune di pronunciarsi al riguardo. 3. Quando una siffatta questione e' sollevata in una causa pendente dinanzi a un tribunale nazionale le cui decisioni non possono formare oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, detto tribunale e' tenuto ad adire la Corte d'appello comune. 4. Il termine "tribunali" comprende le autorita' di cui all'articolo 70 della convenzione sul brevetto comunitario.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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