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1. Quando un tribunale dei brevetti comunitari constata che il convenuto ha contraffatto un brevetto comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, gli vieta, se non esistono motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformita' della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l'osservanza del divieto. 2. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale dei brevetti comunitari applica la legge dello Stato contraente in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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