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dei giudici della Corte d'appello comune durante il periodo transitorio 1. Durante un periodo transitorio la cui scadenza sara' stabilita dal Comitato amministrativo, quest'ultimo puo', alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, determinare un numero di giudici della Corte d'appello comune inferiore al numero degli Stati contraenti. 2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, i rappresentanti dei governi degli Stati contraenti possono nominare giudici della Corte d'appello comune persone che possiedono i requisiti prescritti per essere nominate alle carriere giudiziarie nei rispettivi Stati e un'esperienza del diritto dei brevetti. I giudici possono proseguire le loro attivita' nei rispettivi Stati o in organizzazioni internazionali. Essi possono essere nominati per un periodo inferiore a sei anni, ma comunque non inferiore ad un anno, e il loro mandato e' rinnovabile.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
