Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →

essere assoggettata a controlli, regolamentazioni o moratorie finanziarie la Corte puo':

  • a)ricevere e detenere fondi e divise di qualsiasi natura e disporre di conti in qualsiasi moneta degli Stati membri delle Comunita' europee o in unita' monetarie europee,
  • b)trasferire liberamente i suoi fondi e le sue divise da uno Stato membro delle Comunita' europee in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-2-art10 · fonte del testo