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essere assoggettata a controlli, regolamentazioni o moratorie finanziarie la Corte puo':
- a)ricevere e detenere fondi e divise di qualsiasi natura e disporre di conti in qualsiasi moneta degli Stati membri delle Comunita' europee o in unita' monetarie europee,
- b)trasferire liberamente i suoi fondi e le sue divise da uno Stato membro delle Comunita' europee in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
