Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 265 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: giudici, i funzionari e gli altri agenti della Corte:
tolto: a) godono, anche dopo lo scioglimento dei rapporti di servizio, della immunita' di giurisdizione per gli atti, ivi compresi le loro parole e i loro scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunita' non puo' pero' essere invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione dei veicoli commessa da un giudice, da un funzionario o da un altro agente della Corte, ovvero di danni provocati da un veicolo appartenente o condotto da tale giudice, funzionario o altro agente;
tolto: b) sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio militare;
tolto: c) godono dell'inviolabilita' per tutti i loro scritti e documenti ufficiali;
tolto: d) godono, assieme ai membri della famiglia conviventi, per quanto concerne le restrizioni all'immigrazione e l'iscrizione degli stranieri, delle medesime eccezioni generalmente concesse ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
tolto: e) godono, per quanto concerne le norme valutarie, dei medesimi privilegi generalmente concessi ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
tolto: f) godono, in caso di crisi internazionale, assieme ai membri della famiglia conviventi, delle medesime facilitazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici;
tolto: g) godono del diritto di importare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali quando si stabiliscono per la prima volta nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali, quando cessano di esercitare le loro funzioni in questo Stato, fatte salve le condizioni reputate necessarie dal governo dello Stato nel cui territorio il diritto e' esercitato e fatta eccezione dei beni acquistati in quello Stato e quivi colpiti da un divieto d'esportazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-2-art14 · fonte del testo