Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →

procedura dinanzi alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale. La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti in causa delle istanze, memorie, difese e osservazioni e delle repliche, nonche' di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi. Le comunicazioni sono fatte a cura della cancelleria secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura. La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte di avvocati e consulenti tecnici e, ove occorra, l'audizione di testimoni e periti.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-3-art13 · fonte del testo