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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Corte puo' ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorita' giudiziaria del suo domicilio. Tale ordinanza e' diretta, per la sua esecuzione, all'autorita' giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni. La Corte sostiene le spese, salvo che siano poste, quando ne sia il caso, a carico delle parti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-3-art20 · fonte del testo