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Corte, qualora sia convinta che una persona dimostri di avere interesse alla soluzione di una controversia sottopostale, puo' autorizzare tale persona ad intervenire. Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
