Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 72 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni e' indirizzata al Presidente della Corte per essere trasmessa al Presidente del Comitato amministrativo. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio. Salvo i casi in cui si applica l'articolo 5 seguente, ogni giudice rimane in carica fin a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-3-art4 · fonte del testo