- PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio. 2. Fatte salve le eccezioni previste al punto 2 del Protocollo, gli investitori di una Parte Contraente avranno il diritto di accesso alle attivita' di investimento sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle previste all'art. 3.1. 3. Entrambe le Parti Contraenti dovranno sempre garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte. Entrambe le Parti Contraenti dovranno garantire che la gestione, il trattamento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche le societa' e le imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie. 4. Ciascuna Parte Contraente dovra' mantenere sul proprio territorio un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuita' di trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;302~accordo-art2 · fonte su Normattiva