- TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, dovranno accordare agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' alle attivita' a questi associate ed agli utili che ne derivino, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti effettuati dai propri investitori o investitori di Stati terzi, nonche' alle attivita' a questi associate ed agli utili che ne derivino. 2. Laddove dalla legislazione di una delle Parti Contraenti risultasse un quadro normativo in base al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori dell'altra Parte sara' applicato agli investitori della Parte Contraente in causa anche per i rapporti in corso. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una delle Parti Contraenti puo' accordare ad investitori di Stati terzi in ragione della loro appartenenza ad un'Unione economica o doganale, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo Regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale, oppure ad un Accordo per evitare la doppia imposizione o per favorire gli scambi transfrontalieri.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;302~accordo-art3 · fonte su Normattiva