1 Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza impedimenti la sua lingua minoritaria in privato ed in pubblico, oralmente e per iscritto. 2 Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, qualora tali persone ne facciano richiesta e sempre la richiesta corrisponda ad una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare per quanto possibile le condizioni che consentano di utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste persone e le autorita' amministrative. 3 Le Parti s'impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata nel piu' breve termine ed in una lingua che a lei e' comprensibile, dei motivi del suo arresto, della natura e della causa dell'accusa che gli viene rivolta, nonche' di difendersi in questa lingua se del caso con l'assistenza gratuita di un'interprete.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302~convenzione-art10 · fonte su Normattiva