Art. 16 (Convenzione)
Parti si asterranno dal prendere misure che modificano le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali, tali da pregiudicare i diritti e le liberta' derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
