1 Le Parti si sforzeranno di concludere, ove necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, in particolare con gli Stati limitrofi, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate. 2 Se del caso, le Parti adotteranno provvedimenti adatti a incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302~convenzione-art18 · fonte su Normattiva