Art. 19 (Convenzione)
Parti s'impegnano a rispettare e ad attuare i principi contenuti nella presente Convenzione quadro, apportandovi unicamente le limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali in particolare nella Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali e relativi Protocolli, nella misura in cui attengono ai diritti ed alle liberta' che scaturiscono da detti principi.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
