delle norme della presente Convenzione quadro sara' interpretata nel senso di implicare per qualsiasi individuo il diritto ad intraprendere un'attivita' o a compiere atti contrastanti con i principi fondamentali del diritto internazionale, in particolare con l'eguaglianza sovrana, l'integrita' territoriale e l'indipendenza politica degli Stati.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302~convenzione-art21 · fonte su Normattiva