Art. 21 (Convenzione)
delle norme della presente Convenzione quadro sara' interpretata nel senso di implicare per qualsiasi individuo il diritto ad intraprendere un'attivita' o a compiere atti contrastanti con i principi fondamentali del diritto internazionale, in particolare con l'eguaglianza sovrana, l'integrita' territoriale e l'indipendenza politica degli Stati.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
