Art. 22 (Convenzione)
disposizione della presente Convenzione quadro sara' interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali eventualmente riconosciute dalle leggi delle Parti Contraenti o a norma di ogni altra convenzione di cui una Parte contraente e' parte.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
