1 Entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione quadro per una Parte Contraente, quest'ultima trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa informazioni complete sui provvedimenti legislativi e di altro tipo che avra' adottato per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione quadro. 2 In seguito, ciascuna Parte trasmettera' al Segretario Generale, periodicamente ed ogni qualvolta il Comitato dei Ministri ne faccia domanda, ogni altra informazione attinente all'informazione della presente Convenzione quadro. 3 Il Segretario Generale trasmette al Comitato dei Ministri ogni informazione comunicata in conformita' alle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302~convenzione-art25 · fonte su Normattiva