Art. 29 (Convenzione)
[1]- Informazioni
[2]1 Ciascuna Parte trasmette al Segretario generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte le pertinenti informazioni sulle misure legislative e di altro tipo da essa adottate per conformarsi ai termini della presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 maggio 2019
