[1]1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 originari del Marocco.
[2]Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunita' dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia piu' elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi specifici derivanti dalla tariffazione dell'elemento agricolo o da dazi ad valorem.
[3]Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo.
[4]2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo, nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti all'allegato 2 originari della Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.
[5]Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo.
[6]3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 2, originari della Comunita', il Marocco applica all'entrata in vigore del presente accordo dazi doganali all'importazione e tasse di effetto equivalente non superiori a quelle in vigore il 1 gennaio 1995, nei limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco.
[7]Nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, a norma delle disposizioni del paragrafo 4, i livelli dei dazi da applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari saranno soppressi non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1 gennaio 1995.
[8]4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato 2, originari della Comunita', il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 3.
[9]Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari della Comunita', il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 4.
[10]5. Gli elementi agricoli applicati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la Comunita' e il Marocco, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta o qualora tali riduzioni derivino da reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati.
[11]6. La riduzione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari entro il cui limite si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
