[1]1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari del Marocco beneficiano all'importazione nella Comunita' delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2.
[2]2. I prodotti agricoli originari della Comunita' beneficiano all'importazione in Marocco delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
