[1]1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari del Marocco beneficiano all'importazione nella Comunita' delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2.

[2]2. I prodotti agricoli originari della Comunita' beneficiano all'importazione in Marocco delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art17 · fonte su Normattiva