1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica slovacca. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione, da parte della Repubblica slovacca, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Comunita'.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
