1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica slovacca. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione, da parte della Repubblica slovacca, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Comunita'.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672~art18 · fonte su Normattiva