[1]I prodotti originari del Marocco non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli stati membri si applicano reciprocamente.
[2]Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
