[1]I prodotti originari del Marocco non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli stati membri si applicano reciprocamente.

[2]Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art21 · fonte su Normattiva