1. Qualora l'applicazione dell'articolo 34 conduca ad un aumento sensibile delle importazioni di taluni prodotti originari di Ceuta e di Melilla, tale da causare un pregiudizio ai produttori dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare i regolamenti europei o le decisioni europee volti ad assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale dell'Unione a condizioni particolari. 2. Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune e della tariffa doganale comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi a Ceuta e a Melilla l'importazione di un prodotto originario o di Ceuta e di Melilla causi o rischi di causare un grave pregiudizio ad un'attivita' produttiva esercitata in uno o piu' Stati membri, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, puo' prendere le misure appropriate.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art36 · fonte su Normattiva