Art. 36 (Protocollo 8)
1. Qualora l'applicazione dell'articolo 34 conduca ad un aumento sensibile delle importazioni di taluni prodotti originari di Ceuta e di Melilla, tale da causare un pregiudizio ai produttori dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare i regolamenti europei o le decisioni europee volti ad assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale dell'Unione a condizioni particolari. 2. Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune e della tariffa doganale comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi a Ceuta e a Melilla l'importazione di un prodotto originario o di Ceuta e di Melilla causi o rischi di causare un grave pregiudizio ad un'attivita' produttiva esercitata in uno o piu' Stati membri, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, puo' prendere le misure appropriate.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
