[1]1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunita' e il Marocco possono modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dal presente accordo.

[2]La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo piu' opportuno, degli interessi di quest'ultima.

[3]2. Qualora la Comunita' o il Marocco, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

[4]3. La modifica del regime istituito dal presente accordo costituira' oggetto, su richiesta dell'altra Parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art20 · fonte su Normattiva