[1]1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

[2]2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e del Marocco sanciti dal presente accordo.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art23 · fonte su Normattiva