1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dall'accordo. 2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e del Libano.
Testo vigente dal 24 gennaio 2005
