Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, essa puo' adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27 del presente accordo.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art24 · fonte su Normattiva