[1]La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualita', a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo.

[2]Le Parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori:

  • a)qualita' del suolo e delle acque;
  • b)conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti);
  • c)controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art48 · fonte su Normattiva