1. La cooperazione fra le Parti mira a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile. 2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

  • a)qualita' delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell'inquinamento del mare;
  • b)gestione dei rifiuti, segnatamente di quelli tossici;
  • c)salinizzazione;
  • d)gestione ambientale delle zone costiere sensibili;
  • e)educazione e sensibilizzazione ambientale;
  • f)uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d'informazione e gli studi sull'impatto ambientale;
  • g)impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare;
  • h)impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e dell'acqua;
  • i)conservazione del suolo;
  • j)gestione razionale delle risorse idriche;
  • k)attivita' congiunte di ricerca e monitoraggio, programmi e progetti comuni.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art45 · fonte su Normattiva