1 Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilita' dell'ambiente 2 La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari - qualita' dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue, soprattutto dei corsi d'acqua transfrontalieri, - lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico (compresa l'acqua potabile) locale, regionale e transfrontaliero, - controllo efficace dei livelli di inquinamento e delle emissioni, - elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici, - produzione e impiego razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia, - classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche, - sicurezza degli impianti industriali, - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989), - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura, - tutela di flora e fauna, comprese le foreste, e salvaguardia della biodiversita', - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana, - impiego di strumenti economici e fiscali per migliorare l'ambiente, - realizzazione di valutazioni dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, - ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie, - convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunita' aderisce, - cooperazione a livello regionale e internazionale, - istruzione e informazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile 3 Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, le Parti collaborano per assicurare la protezione di persone, animali, proprieta' e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti - scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo, - reciproca notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze, - esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe, - scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamita'

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~art103 · fonte su Normattiva