[1]contro gli stupefacenti

[2]1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

  • a)rendere piu' efficaci le politiche e le misure applicative destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope;
  • b)eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti.

[3]2. Le Parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

[4]Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali collaborazione con il governo del Regno del Marocco e le istanze interessate della comunita' e dei suoi Stati membri.

[5]3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori:

  • a)creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti;
  • b)attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
  • c)definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF),
  • d)preparazione e attuazione di programmi di sviluppo alternativo delle aree di produzione illecita di piante contenenti principi ad azione stupefacente.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art62 · fonte su Normattiva