[1]nel settore doganale

[2]1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e riguarda in particolare:

  • a)la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;
  • b)l'introduzione del documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunita' e del Marocco.

[3]2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorita' amministrative delle Parti contraenti si prestano reciproca esistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art59 · fonte su Normattiva