[1]del denaro.

[2]1. Le Parti convengono della necessita' di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare.

[3]2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale "Azione finanziaria" (FATF).

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art61 · fonte su Normattiva